Informazioni
Provvedimento finale
Entro la data di tumulazione
Ai sensi dell'art.13 del regolamento cimiteriale in vigore. nei cimiteri comunali possono essere sepolti, così come previsto dall’art. 50 del D.P.R. n. 285/90 e dall’art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003 quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
f) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;
g) coniugi o conviventi di cittadini residenti;
h) i cadaveri delle persone che abbiano risieduto nel Comune per almeno 20 anni continuativamente e che si siano trasferiti altrove da non più di 10 anni;
i h) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, quale ne fosse la residenza, previa autorizzazione del Sindaco (art. 9 lett. a) Legge Regionale n. 22/2003).
l) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
Per ottenenere la concessione di un loculo, è necessario presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica pubblicata in calce alla presente. La concessione ha una durata di anni 30 (trenta) ed è prevista la possibilità del rinnovo, alla scadenza, per ulteriori anni 15 (quindici), previo pagamento delle tariffe dovute.