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Celebrazione del matrimonio - Informazioni

Documenti e costi

Adempimenti

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati.
Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso.

  • MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
  • SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni.
  • SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
  • SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
  • SPOSI STRANIERI:
    NULLA OSTA rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia.

    - Per  i cittadini di Austria, Germania, Rep. Moldova e Svizzera, è necessario il CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del proprio Paese.

    - Per i cittadini del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia è necessario il CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE (informarsi, presso il rispettivo Consolato, sull'autorità competente al rilascio)

    - Per i cittadini della  Norvegia  è necessario produrre nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto  in Norvegia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille  prevista dalla conv. Aia.

    - Per i cittadini della Polonia è necessario il nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Polonia esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv. Aja).

    - Per i cittadini della Svezia che sono ivi residenti il nulla-osta è rilasciato dal Comune di residenza, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Svezia la firma del traduttore deve essere legalizzata  con Apostille (Conv. Aja).

    Se la normativa dello Stato estero lo permette, il nulla-osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata) o con Apostille (Conv. AJa).

    La firma del Console o dell’Ambasciatore dovrà essere legalizzata dalla competente Prefettura . Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Estonia, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein , Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

    Nel documento deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile e generalità dei genitori (se non sono indicate necessita atto di nascita legalizzato e tradotto o estratto di nascita su modello plurilingue) . Per la donna divorziata, vedova o matrimonio nullo occorre la data di scioglimento del matrimonio.

  • Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
  • per i cittadini stranieri non residenti in Italia, è prevista la sottoscrizione di una DICHIARAZIONE dalla quale risulti l’inesistenza degli impedimenti di cui agli art. 85, 86, 87 n. 1-2-4, 88 e 89 del Codice Civile italiano. Tale dichiarazione si effettua presso questo Ufficio senza testimoni, con interprete se necessario, almeno 2 giorni prima del matrimonio, previo appuntamento (tutti devono essere in possesso di documento d’identità valido).

    Non vengono effettuate le pubblicazioni a norma del'art. 116 del C.C.-

    Al momento della celebrazione del matrimonio devono essere presenti 2 testimoni (1 per ogni sposo) muniti di documento d’identità valido .

    Se gli sposi non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti da un interprete (munito di documento d’identità valido), il quale dovrà intervenire sia alla dichiarazione che al matrimonio.

    Si precisa che l’Ufficio non fornisce l’interprete

     La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Stato Civile.

  • SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Costi

Per la celebrazione del matrimonio civile, è necessario sottoscrivere apposita istanza , come da modello allegato, e consegnare attestazione di versamento della somma dovuta, come indicato nell'apposito regolamento pubblicato in calce alla presente pagina.

Informazioni

Tipologia:

Iniziativa

Termini di conclusione:

Termini di legge