Informazioni
Iniziativa
Termini di legge
Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati.
Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso.
- Per i cittadini di Austria, Germania, Rep. Moldova e Svizzera, è necessario il CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del proprio Paese.
- Per i cittadini del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia è necessario il CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE (informarsi, presso il rispettivo Consolato, sull'autorità competente al rilascio)
- Per i cittadini della Norvegia è necessario produrre nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Norvegia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille prevista dalla conv. Aia.
- Per i cittadini della Polonia è necessario il nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Polonia esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv. Aja).
- Per i cittadini della Svezia che sono ivi residenti il nulla-osta è rilasciato dal Comune di residenza, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Svezia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv. Aja).
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il nulla-osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata) o con Apostille (Conv. AJa).
La firma del Console o dell’Ambasciatore dovrà essere legalizzata dalla competente Prefettura . Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Estonia, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein , Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Nel documento deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile e generalità dei genitori (se non sono indicate necessita atto di nascita legalizzato e tradotto o estratto di nascita su modello plurilingue) . Per la donna divorziata, vedova o matrimonio nullo occorre la data di scioglimento del matrimonio.
per i cittadini stranieri non residenti in Italia, è prevista la sottoscrizione di una DICHIARAZIONE dalla quale risulti l’inesistenza degli impedimenti di cui agli art. 85, 86, 87 n. 1-2-4, 88 e 89 del Codice Civile italiano. Tale dichiarazione si effettua presso questo Ufficio senza testimoni, con interprete se necessario, almeno 2 giorni prima del matrimonio, previo appuntamento (tutti devono essere in possesso di documento d’identità valido).
Non vengono effettuate le pubblicazioni a norma del'art. 116 del C.C.-
Al momento della celebrazione del matrimonio devono essere presenti 2 testimoni (1 per ogni sposo) muniti di documento d’identità valido .
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti da un interprete (munito di documento d’identità valido), il quale dovrà intervenire sia alla dichiarazione che al matrimonio.
Si precisa che l’Ufficio non fornisce l’interprete
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Stato Civile.
Per la celebrazione del matrimonio civile, è necessario sottoscrivere apposita istanza , come da modello allegato, e consegnare attestazione di versamento della somma dovuta, come indicato nell'apposito regolamento pubblicato in calce alla presente pagina.