Il passaggio di proprietà di un bene mobile registrato (nella maggior parte dei casi si tratta di un autoveicolo) può essere effettuato, oltre che al PRA, agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (ACI e Agenzie di Pratiche Auto) e dai notai, anche presso lo Sportello Servizi al Cittadino del Comune di Capriolo.
QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI
Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:
-
Gli autoveicoli iscritti al PRA
-
Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
-
Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione
Per concludere l'iter è SEMPRE necessario che l'acquirente si rechi al PRA per la registrazione del passaggio di proprietà (obbligatoria).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE
-
Certificato di proprietà del bene mobile (o in assenza di questo il foglio complementare)
-
Documento d'identità valido
-
Marca da bollo da € 16,00
-
Se chi sottoscrive la dichiarazione di vendita è il legale rappresentate/procuratore del proprietario del veicolo, bisogna produrre agli sportelli anche idoneo titolo di firma (es. visura camerale o procura notarile - Si veda oltre il paragrafo apposito)
Inoltre
-
Il cittadino comunitario deve dimostrare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano mediante esibizione dell'apposita attestazione di regolarità del soggiorno.
-
Il cittadino extracomunitario deve dimostrare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano mediante esibizione di valido permesso di soggiorno o altro documento equipollente.
ATTI CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA AUTENTICATORIA DEL COMUNE
-
Trasferimento del diritto di proprietà dei veicoli
-
Vendita del veicolo (cosiddetto atto bilaterale) sottoscritta dal venditore - intestatario e dall'acquirente quando non si utilizza il certificato di proprietà per la formulazione dell'atto di vendita;
-
Vendita effettuata da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c);
-
Rettifica di dati contenuti negli atti sopra indicati autenticati con le nuove modalità;
ATTI ANCORA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI NOTAI
Resta di competenza esclusiva dei notai l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti previsti per:
-
Cancellazione d'ipoteca;
-
Costituzione di diritti d'usufrutto;
-
Prima iscrizione al PRA (qualora non sia utilizzata l'istanza dell'acquirente);
-
Trasferimento della titolarità del veicolo unitamente alla cessione di altri beni (per esempio: cessione di azienda)
-
La procura a vendere;
-
E' necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalle procedure STA e cioè:
-
Prima iscrizione di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo;
-
Prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.
MODALITA' DELL'AUTENTICA - NORME GENERALI
-
La firma sull'atto deve essere sempre apposta in presenza dell'autenticatore.
-
Il venditore deve compilare personalmente il riquadro "M" e la prima parte del riquadro "T"; l'autenticatore compilerà invece l'apposita sezione dedicata all'autenticazione della firma nella seconda parte del riquadro "T".
-
Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul CDP, la firma autenticata con le nuove modalità dovrà essere bilaterale, salvo i casi sotto specificati.
-
E' sufficiente la firma del solo venditore qualora l'atto abbia ad oggetto un veicolo provvisto di foglio complementare o sia relativo ad un trasferimento ex art. 2688 c.c..
-
In tutti i casi di autentica, sia che si utilizzi il CDP sia che ci si trovi nei casi particolari sotto riportati, dovrà sempre essere mostrato l'originale del CDP o foglio complementare, per verificare la regolarità del passaggio e per farne copia da tenere agli atti.