Informazioni
Entro 6 giorni lavorativi
TULPS, R.D. 773/1931; Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 D.L. 78/2015 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
Istanza di parte
La carta d'identità è il documento rilasciato dallo Stato italiano, tramite i Comuni ,che attesta l'identità della persona.
Equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali (per i soli cittadini italiani).
Per maggiori e più dettagliate informazioni sulla tipologia di documenti necessari per viaggiare all'estero, è possibile consultare il sito internet viaggiaresicuri del Ministero degli Affari Esteri a questo link: http://www.viaggiaresicuri.it/
Dal 26 marzo 2018 il Comune di Monticelli Brusati (BS) rilascerà solo la Carta d'Identità Elettronica, come previsto dall’art. 10 del Decreto Legge n. 78/2015.
La CIE NON SARÀ RILASCIATA IMMEDIATAMENTE, MA VERRÀ SPEDITA TRAMITE RACCOMANDATA ENTRO 6 GIORNI DALLA RICHIESTA all’indirizzo di residenza o ad altro indirizzo indicato dal richiedente.
Con la legge n. 106 del 12 luglio 2011 (di conversione del Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011) è stato soppresso il limite minimo dei quindi anni di età che era necessario per il rilascio della carta di identità.
La nuova legge ha stabilito una validità temporale della carta d'identità diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto:
per i minori di età INFERIORE a 3 anni la carta d’identità ha una validità di 3 anni; per richiederla entrambi i genitori devono presentarsi allo sportello anagrafe assieme al minore (nel caso in cui i genitori non possono presentarsi personalmente è possibile firmare l'assenso a casa e presentarlo con copia del documento d'identità dei sottoscrittori) e con una foto tessera del minore con le caratteristiche meglio indicate più sotto;
per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una validità di 5 anni.
La nuova carta d’identità sostituisce il certificato di nascita e cittadinanza con fotografia, che dal 27 maggio 2011 non sarà più rilasciato. I certificati di nascita rilasciati dalla Questura già in possesso dei bambini sono comunque validi fino alla loro scadenza.
Per il rilascio della carta d'identità dei minori con età dai 3 ai 18 anni i minori devono presentarsi allo sportello anagrafe accompagnati da entrambi i genitori (nel caso in cui i genitori non possono presentarsi personalmente è possibile firmare l'assenso a casa e presentarlo con copia del documento d'identità dei sottoscrittori), con la tessera sanitaria del minore e con n.1 (una) foto tessera del minore con le caratteristiche meglio indicate più sotto.
Il modulo di richiesta con atto di assenso dei genitori e' pubblicato in calce alla presente.
La carta d’identità viene fatta firmare al minore a partire dai 12 anni di età compiuti, fatti salvi i casi d’impossibilità a firmare (per invalidità e altri casi simili).
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera
Nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera, è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata all'anagrafe comunale. Anche in questo caso servono tre foto tessera del minore con le caratteristiche meglio indicate più sotto.
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore registrato all'anagrafe comunale.
Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore, è necessario esibire anche copia del Modello miniteriale 209 (clicca qui per il modulo 1 e clicca qui per il modulo 2 ).
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari
A tal proposito, al momento del rilascio della carta identità, è possibile chiedere l'indicazione sul documento dei nomi dei genitori. Nel caso in cui si fosse in possesso di socumento rilasciato a minore di anni 14 senza l'indicazione dei genitori, è possibile presentarsi presso l'Ufficio anagrafe con il documento del minore e sottoscrivere apposita richiesta (pubblicata in calce alla presente pagina).
Rilascio nuova carta d'identità: euro 22,00
Duplicato della carta identità a seguito di furto o smarrimento: Euro 27,00
Validità per l'espatrio:
Entrambi i genitori devono sottoscrivere la dichiarazione con assenso per rilascio documento valido per l'espatrio presentandosi muniti di documento d'identità valido.
In caso di genitori separati o divorziati, in assenza di uno dei genitori: Autorizzazione del Giudice Tutelare, da richiedere presso il Tribunale: occorre, formulare domanda su modello prestampato a disposizione presso gli uffici del Tribunale, allegando uno Stato di Famiglia con marca da bollo di Euro 16,00e copia della sentenza di separazione o divorzio.
In caso di decesso di un genitore: assenso del genitore vivente.