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Richiesta e rilascio certificati anagrafici

Il certificato è il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f) Dpr 445/2000).
La certificazione è dunque l’atto che consente ad una persona di dimostrare, di fronte a terzi, fatti, stati, situazioni contenuti nei pubblici registri.

I certificati anagrafici attestano i dati contenuti nell'anagrafe Nazionale e locale della popolazione residente nel Comune.

Per i certificati relativi agli italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero consultare la sezione relativa ai Cittadini residenti estero.

Quali sono

I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:

  • stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica;
  • residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto.

Altre situazioni sono certificabili dall’ufficiale d’anagrafe qualora non vi siano gravi e motivate esigenze di pubblico interesse. Si possono quindi richiedere certificati di:

  • stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio);
  • esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
  • cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza italiana del richiedente;
  • anagrafico di nascita: è un certificato redatto sulla base delle risultanze anagrafiche (non dello stato civile) e non contiene l'ora di nascita nè eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.

Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 Dpr 445/2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.

Validità

La validità dei certificati anagrafici è di tre mesi dalla data di rilascio

Regole per il rilascio e l'utilizzo dei certificati

Dall'1 gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40 Dpr 28.12.2000 n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183).

Nei rapporti con la Pubblica amministrazione la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione. Gli accertamenti d'ufficio e i controlli su tali dichiarazioni possono essere richiesti tramite i contatti sopra indicati. 

Costo

I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16 euro, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato al momento della richiesta.

Attenzione: in caso di mancato o parziale assolvimento dell’imposta di bollo, chi rilascia il certificato, chi lo utilizza e chi lo riceve è soggetto ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta evasa o della maggiore imposta dovuta, oltre al pagamento del tributo (art. 252 Dpr 26 ottobre 1972 n. 642).



 

Informazioni

Termini di conclusione:

30 giorni

Normativa di riferimento:

Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (art. 15) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa" Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico" Dpr n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni e integrazioni

Modalità di avvio:

Istanza di parte