Procedimento per la variazione dei dati registrati nell'Apr - Anagrafe della popolazione residente - relativi a cittadini stranieri (ad esempio, generalità o stato civile).
Il procedimento si attiva su richiesta dell'interessato, alla quale dovranno essere allegati atti originali, rilascitati delle autorità dello Stato di appartenenza, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per territorio.
Tali documenti dovranno essere provvisti di traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, dalla stessa autorità diplomatica italiana o da un traduttore ufficiale. Alcune convenzioni internazionali prevedono l'esenzione, per i Paesi aderenti, dall'adempimento di tale formalità.
Principali convenzioni internazionali che esentano gli Stati aderenti dall'obbligo della legalizzazione:
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Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (sostituita dalla formalità dell'apostille"
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Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri della Comunità europee
Sono vigenti inoltre accordi internazionali che consentono agli Stati appartenenti lo scambio di documentazione redatta su apposita modulistica plurilingue. Il più noto è la Convenzione di Vienna dell' 8 settembre 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile.
allegati all'istanza e modulistica, ufficio a cui rivolgersi per informazioni
L'istanza deve essere presentata dall'interessato allegando i necessari documenti; rivolgersi in tal senso all'ufficio sopra indicato.
modalità per ottenere informazioni relative al procedimento:
Contattare l'ufficio sopra indicato personalmente, telefonicamente o via email.
azioni previste ed attuate per il monitoraggio del rispetto dei termin di conclusione del procedimento:
controllo periodico dello stato delle pratiche
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell’interessato e modi per attivarli:
Ricorso al Prefetto (Dpr n. 1199 del 24 novembre 1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi")
Ricorso all'autorità giurisdizionale