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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Informazioni e modulistica

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, che sostituisce l'atto notorio riguardante alcuni fatti determinati e che viene utilizzata in casi in cui non è possibile utilizzare l'autocertificazione.

Dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è l'unico modo per attestare nei rapporti con altre P.A. stati, qualità personali o fatti non ricompresi nell'elenco delel autocertificazioni.

PER COSA SI PUÒ UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

  • Per dichiarare stati (es. essere proprietario di un immobile o erede di una certa persona), qualità personali (es. essere titolare di impresa, non essere soggetto all'imposta sui redditi) o fatti (es. avere subito danni a seguito di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio) che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni.
  • Per atti di delega, ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
  • Per attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

COSA NON SI PUÒ AUTODICHIARARE
Non si possono sostituire con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d'impegno e di volontà
  • Accettazioni o rinunce d'incarico
  • Procure
  • Scritture private e meri rapporti tra privati
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

In tali casi, qualora sia richiesta l'autenticazione della firma in calce alle dichiarazioni sopra riportate, sarà necessario rivolgersi ad un notaio.

CHI PUÒ UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Possono utilizzare questa misura di semplificazione

  • Cittadini italiani
  • Cittadini dell'Unione Europea
  • Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATI

  • LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e le le imprese esercenti pubblici servizi non possono in alcun caso richiedere atti di notorietà e nel caso li dovessero accettare compiono violazione dei doveri d'ufficio ma devono accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive.
  • I PRIVATI (es. banche, aziende, assicurazioni, ecc.) possono accettare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio può effettuare controlli sul contenuto del documento. Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, ciò comporta la decadenza dai benefici ottenuti e la denuncia all'Autorità Giudiziaria per avere dichiarato il falso.

QUANDO E' RICHIESTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
L'autenticazione della firma in calce alla dichiarazione sostitutiva è prevista in caso di:

  1. Dichiarazione sostitutiva presentata a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di pubblico servizio
  2. Dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione o al gestore di pubblico servizio ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Si tratta di eccezioni alla regola generale che afferma che l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o a gestori di pubblico servizio, è garantita con la firma digitale in caso di trasmissione telematica, oppure con l'invio di copia del documento di identità o con la sottoscrizione davanti al dipendente addetto alla ricezione.

In tali casi, è opportuno consultare nella pagina relativa all'autenticazione di sottoscrizioni e le modalità necessarie per poter procedere all'autenticazione della firma.

COSTI DEL DOCUMENTO

  • Se la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non deve essere autenticata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è esente dal pagamento di bolli e diritti.
  • Se la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere autenticata, l'autenticazione è soggetta all'apposizione della marca da bollo da Euro 16,00.

Informazioni

Termini di conclusione:

All'atto della richiesta

Normativa di riferimento:

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 L. n. 183/2011

Modalità di avvio:

Istanza di parte