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Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

Regolamentazione delle unioni civili
 

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per rettificazione di sesso.

Matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso costituiti all'estero
Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE.

Richiesta e costituzione dell'unione civile
 

Fase istruttoria
Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna l’apposito modulo a cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.

I moduli possono essere:

- trasmessi via email o via pec agli indirizzi sopra indicatI;

- trasmessi via fax al n. 0306852048 oppure consegnati direttamente all'Ufficio di Stato Civile.

Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio di Stato Civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio  fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile
Entrambi le parti devono presentarsi all'ufficio matrimoni nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile. L’Ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile
Entrambe le parti si presentano all'ufficio nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.
L’Ufficiale di stato civile redige quindi apposito processo verbale.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione dell'atto di costituzione di unione civile
Nel giorno concordato con l’ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile. Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
L'atto dell’unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Le modalità per il conferimento dei propri dati sono quelle sopra indicate.

Costi

Per la costituzione dell'unione civile, è necessario sottoscrivere apposita istanza , come da modello allegato, e consegnare attestazione di versamento della somma dovuta, come indicato nell'apposito regolamento pubblicato in calce alla presente pagina. Si precisa che il regolamento pubblicato è quello relativo ai matrimoni civili e per definizione normativa resta in vigore anche per le unioni civili.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze; D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016, n. 76; D.M. 28 luglio 2016, Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso; Circolare del Ministero dell'Interno 28 luglio 2016, n. 15, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Adempimenti degli ufficiali dello stato civile. Decreto Legislativo 19.01.2017, n.5 Adeguamento disposizioni dell'ordinamento di stato civile per la regolamentazione delle unioni civili

Modalità di avvio:

Richiesta