Informazioni
D.L. 201/2011 (c.d. manovra anticrisi o manovra Monti) convertito dalla legge 214/2011.
Istanza di parte
La dichiarazione IMU va normalmente presentata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili. Nell'ipotesi di immobili ubicati in più Comuni, vanno invece presentate tante dichiarazioni per quanti sono gli enti interessati.
I proprietari delle unità immobiliari devono presentare, come ribadito nelle istruzioni ministeriali, al Comune di Monticelli Brusati la dichiarazione IMU solo nei casi in cui siano intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni ICI/IMU già presentate ed in genere quando le variazioni non siano conoscibili dal Comune.
La platea dei contribuenti coinvolti nell'operazione viene quindi distinta in due gruppi:
1) immobili che godono di riduzioni dell'imposta;
2) mancanza per i Comuni delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento.
per tutte le casistiche consultare il punto 1.3 delle istruzioni ministeriali della Dichiarazione IMU.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
TERMINE PRESENTAZIONE: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Modalità di presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione può essere inviata, anche a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno; nel caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente all'Ufficio servizi al contribuente viene rilasciata una ricevuta. Inoltre può essere inviata telematicamente con posta elettronica.
Se l'immobile soggetto ad imposta è posseduto da più persone, è possibile presentare una dichiarazione congiunta.
La dichiarazione relativa a proprietà comuni del condominio deve essere presentata dall'Amministratore per conto dei condomini.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.