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Ravvedimento operoso

Se non è stato pagato in tutto o in parte un tributo comunale, o non è stata presentata nei termini la relativa denuncia è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, disciplinato dall'Art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni.
In questo modo, si può regolarizzare la propria posizione tributaria versando il tributo omesso più una sanzione ridotta comprensiva degli interessi al tasso legale.
Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state constatate e comunque il Comune non abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Chi dimentica di pagare le imposte h la possibilità di ravvedersi entro l’anno:

- entro 14 giorni di ritardo la sanzione è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% (Ravvedimento Sprint);

- dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo la sanzione è del 3% (Ravvedimento Breve o mensile);

- dal trentunesimo giorno di ritardo al novantesimo la sanzione è del 3,33% (Ravvedimento Intermedio);

- oltre il novantesimo giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso nel quale è commessa la violazione la sanzione è del 3,75% (Ravvedimento Lungo o annuale).


Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (1% dall’01/01/2014, 0,5% dall’01/01/2015).

Per perfezionare il ravvedimento operoso IMU, il contribuente che ha omesso un versamento o lo ha eseguito parzialmente oppure in ritardo deve compilare in ogni sua parte e trasmettere all’ufficio tributi una copia del modulo del ravvedimento operoso qui allegato nonché del pagamento effettuato, specificando la somma versata complessivamente e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Modalità di avvio:

Istanza di parte