Descrizione
L'ordinanza 28 aprile 2022 del Ministro della Salute (testo in allegato) prevede la proroga, fino alla data del 15 giugno, dell'impiego delle mascherine al chiuso, limitatamente ad alcuni ambiti e contesti, quali trasporti a lunga percorrenza e locale, strutture sanitarie, eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento.
In altri luoghi di lavoro, senza distinguere tra pubblico e privato, la mascherina risulta fortemente raccomandata.
Il decreto del 17 marzo scorso ha fissato, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Dalla medesima data decade il green pass per:
- bar, ristoranti, anche al chiuso;
- mense e catering continuativo;
- spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
- studenti universitari;
- centri benessere;
- attività sportive al chiuso;
- spogliatoi;
- convegni e congressi;
- corsi di formazione;
- centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
- concorsi pubblici;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
- colloqui visivi in presenza coi detenuti;
- feste al chiuso e discoteche;
- trasporti
Vaccino e green pass: dove resta l’obbligo
Decade il 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.
Fino alla fine dell’anno corrente (31 dicembre 2022) permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.
Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Il tutto disposto dall’art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.